U.Reggina, ecco il "ricordino" della precedente gestione: altri 6 punti di handicap

praticostupendodi Paolo Ficara - Eredità non richiesta. Al di del fardello di debiti, il predecessore di Luca Gallo gli lascia una zavorra che può compromettere il percorso sportivo nell'immediato. Frutto della poca ratio di chi ha proseguito a fare calcio professionistico, pur sapendo di avere il salvadanaio vacante. Il Tribunale Federale Nazionale ha punito con 6 punti di handicap la Urbs Reggina, per via del ritardo nei pagamenti delle mensilità settembre/ottobre 2017. Incide la recidiva sui contributi, già saltati per il bimestre luglio/agosto.

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Gli amaranto al momento scontano 8 punti complessivi di penalizzazione in classifica, e scivolano abbondantemente fuori dalla zona playoff. Il pool di legali potrebbe riuscire ad ottenere due punti di sconto in appello. Sta di fatto che oggi è stato certificato ciò che già si sapeva, anche se c'è chi ha provato e prova ancora a tenere la testa sotto la sabbia: la peggiore dirigenza nella storia del calcio a Reggio ha prodotto solo perdite economiche, senza minimamente compensare con soddisfazioni sportive. E adesso si pagano i danni. Di seguito il dispositivo e le motivazioni pubblicate dal Tfn:

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019). Il deferimento

Il deferimento

Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i l sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere, a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Con ulteriore nota Prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018.

Le memorie difensive

La società URBS Reggina 1914 Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva a ministero degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, solo per il deferimento 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e il sig. Demetrio Praticò personalmente, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, previa riunione dei procedimenti nn. prot. 7881/664 e 7873/663, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Demetrio Praticò, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il deferito sig. Demetrio Praticò ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la società URBS Reggina 1914 Srl.

 Il dibattimento

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società. Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l’irrogazione di una sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 novembre 2018. Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018. Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo. La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale. In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata. Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò. Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dott. Cesare Mastrocola

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019). Il deferimento

Il deferimento

Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i l sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere, a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Con ulteriore nota Prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018.

Le memorie difensive

La società URBS Reggina 1914 Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva a ministero degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, solo per il deferimento 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e il sig. Demetrio Praticò personalmente, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, previa riunione dei procedimenti nn. prot. 7881/664 e 7873/663, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Demetrio Praticò, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00); Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il deferito sig. Demetrio Praticò ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la società URBS Reggina 1914 Srl.

 Il dibattimento

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società. Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l’irrogazione di una sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 novembre 2018. Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018. Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo. La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale. In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata. Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò. Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dott. Cesare Mastrocola